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Nomina di un difensore di ufficio nei procedimenti di “trattamento sanitario obbligatorio” – effetti della sentenza della Corte Costituzionale 2.10.2026 n. 157 –

Gentile Collega,

come certamente già saprai, con la sentenza in oggetto, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 35,  L. 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida del trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera e della sua eventuale proroga debba svolgersi con le garanzie della difesa tecnica. Al paragraf. 12) della motivazione, il Giudice delle Leggi ha espressamente statuito che “Il procedimento di adozione di un trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, disciplinato dall’art. 35 della legge n. 833 del 1978, deve, pertanto, essere integrato come segue. Al momento della comunicazione dell’ordinanza sindacale che dispone il trattamento, la persona che ne è destinataria deve essere avvisata della facoltà di nominare un difensore di fiducia. In caso di mancata nomina, la persona sottoposta al trattamento è assistita da un difensore d’ufficio designato dal giudice tutelare nell’ambito dei soggetti iscritti negli elenchi di cui all’art. 29 norme att. cod. proc. pen. Il difensore di fiducia o, in caso di mancata nomina, il difensore d’ufficio sono tempestivamente avvertiti e possono partecipare all’audizione della persona interessata svolta dal giudice tutelare prima della convalida”.

Pertanto i Colleghi che sono iscritti nell’elenco dei difensori di ufficio potranno essere contattati dalla cancelleria della volontaria giurisdizione del Tribunale di Prato di modo da poter presenziare all’udienza in cui sarà audito il soggetto interessato e che ai fini della convalida sarà tenuta dal Giuride tutelare. 

Questo Consiglio ha già interloquito con la Presidente di Tribunale  affinchè il difensore di ufficio, nel caso non venga retribuito dal soggetto interessato, possa vedersi liquidati i propri compensi dal Giudice tutelare ai sensi dell’art. 116 d.p.r. 115/2002, qualora dimostri di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.

Al momento, questa soluzione ha incontrato il favore della Presidente, fermo restando un doveroso confronto fra il capo dell’ufficio ed i magistrati della volontaria giurisdizione.

Cordialmente

Il Presidente

Avv. Marco Barone

ELEZIONI PER IL RINNOVO DEI COMPONENTI DEL COMITATO DEI DELEGATI DELLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE PER IL QUADRIENNIO 2027 – 2030

SI RICORDA CHE LE ELEZIONI DEI COMPONENTI IL COMITATO DEI DELEGATI DELLA CASSA NAZIONALE DI ASSISTENZA E PREVIDENZA FORENSE PER IL QUADRIENNIO 2027 – 2030 SI TERRANNO PRESSO IL CONSIGLIO DELL’ ORDINE NELLA SEDE PIAZZALE FALCOME E BORSELLINO , 8 PRIMO PIANO  DAL 5 AL 9 OTTOBRE 2026 DALLE ORE 9,30 ALLE ORE 13,00.

 hanno diritto di elettorato attivo gli iscritti alla Cassa Forense al trentesimo giorno antecedente la data fissata per le votazioni.

È possibile votare esclusivamente nel seggio elettorale costituito presso l’Ordine di appartenenza.

È ammesso soltanto il voto di lista, che può essere espresso con indicazione del numero di lista, del motto, ovvero con il nominativo di uno o più candidati della lista che si intende votare.

IN ALLEGATO MANIFESTO ELETTORALE 

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