Storia dell’Ordine

L’Ordine degli Avvocati e Procuratori di Prato ora, a seguito della soppressione dell’Albo dei Procuratori, semplicemente Ordine degli Avvocati di Prato è nato quando la città è stata dotata di un proprio Tribunale e cioè nel 1968.

Per l’istituzione dell’ordine fu nominato dal ministro un commissario nella persona dell’Avv. Rodolfo Becherini il quale indisse le prime elezioni che videro eletto, come presidente, l’Avv. Pietro Zipoli.

Dopo l’Avv. Zipoli, alla Presidenza dell’Ordine si sono succeduti gli Avvocati: 

DINO SAMBOdal 1972 al 1975
ALDO FACCHINIdal 1976 al 1985
UMBERTO PACINOTTIdal 1986 al 1987
GIOVANNI MATIdal 1988 al 1991
PIETRO LENCIONIdal 1992 al 1993
MAURIZIO BETTIdal 1993 al 1994
GIOVANNI MATIdal 1994 al 1996
VINCENZO PIRAINOdal 1996 al 1996
DANTE GALLETTIdal 1996 al 2001
PAOLO M. CAPPELLIdal 2001 al 2010
LAMBERTO GALLETTIdal 2010 al 2019
MAURIZIO PIERO BETTIdal 2019 al 2022
MARCO BARONEIN CARICA

L’Ordine di Prato adottò, come proprio logo lo scudo con inserite tre stelle a sette punte ed il motto “DILEXI JUSTITIAM ET ODI INIQUITATEM” effigiato su una parete del Salone Comunale di Prato. Il primo albo contava 59 iscritti fra avvocati e procuratori e 10 praticanti procuratori. I compiti istituzionali di un Ordine forense, esercitati attraverso il Consiglio Direttivo eletto ogni due anni, sono stabiliti dal R.D.L. 27 Novembre 1933 n. 1578 (c.d. Legge professionale) e successive leggi e regolamenti di integrazione e modifica.

 Sinteticamente tali compiti riguardavano e riguardano la tenuta dell’Albo degli iscritti all’Ordine e del Registro dei Praticanti e conseguentemente il rilascio di ogni relativa certificazione; la sorveglianza sull’effettivo svolgimento della pratica da parte di coloro, i praticanti appunto, che intendono sostenere l’esame per diventare avvocati; l’esercizio del potere disciplinare nei confronti di tutti gli iscritti affinché l’attività venga svolta in conformità della legge e di principi etici oggi meglio definiti ed indicati in uno specifico Codice Deontologico.

Ora i compiti istituzionali riguardano anche: la predisposizione degli elenchi degli avvocati che possono essere nominati difensori d’ufficio.

Inoltre è l’Ordine che ammette, verificando le condizioni di ammissibilità, i non abbienti al patrocinio a spese dello Stato e compila gli elenchi degli avvocati che a tale patrocinio possono, secondo la legge essere abilitati.

Oltre a tali compiti obbligatori per legge l’Ordine può assumere altre iniziative che riguardano l’organizzazione di convegni, conferenze, corsi di formazione, manifestazioni varie, pubblicazione di riviste, proposte di tipo legislativo e qant’altro serva alla migliore qualificazione della classe forense, alla sua aggregazione e unità di intenti, al miglioramento della amministrazione della giustizia, alla difesa dei diritti dei cittadini.

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