Patrocinio a spese dello stato
Il patrocinio a spese dello Stato (cd. "gratuito patrocinio") trova il suo fondamento normativo nel testo unico in materia di spese di giustizia (DPR n. 115/2002 - artt. dal 74 al 141).
E' finalizzato all'attuazione dell'art. 24 della Costituzione e a garantire l'accesso al diritto di difesa a persone non in grado di munirsi autonomamente del patrocinio di un avvocato per l'incapacità reddittuale di sostenerne il costo; garantisce pertanto il diritto di farsi assistere da un avvocato, iscritto in apposite liste e il cui onorario sia a carico dello Stato, a coloro che, non avendo mezzi adeguati, versino in condizioni economiche precarie e non possano pertanto provvedere in maniera autonoma al pagamento delle spese giudiziali.
- E' previsto per:
- i processi civili
- i processi penali
- i processi tributari
- i processi amministrativi
CHI NE HA DIRITTO?
Hanno diritto al gratuito patrocinio:
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tutti i cittadini italiani;
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gli apolidi;
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gli enti o le associazioni senza fini di lucro che non esercitano attività economiche;
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gli stranieri con regolare permesso di soggiorno.
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chi possiede un reddito imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore ad euro 11.528,41.
CHI NON NE HA DIRITTO?
E' escluso dal gratuito patrocinio nei giudizi penali:
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chi è indagato, imputato o condannato per reati di evasione fiscale:
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chi è difeso da più di un avvocato;
E' escluso dal gratuito patrocinio negli altri giudizi:
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chi sostiene ragioni manifestamente infondate;
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chi intenti una causa per cessione di crediti.
Il giudice può revocare il gratuito patrocinio anche dopo che lo stesso è stato ammesso.
COME SI OTTIENE IN SEDE CIVILE?
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Presentare personalmente una domanda alla segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati:
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in duplice copia
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in carta semplice
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oppure tramite racc. A/R.
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sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità
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autenticata dal difensore
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COME SI OTTIENE IN SEDE PENALE?
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Presentare personalmente una domanda:
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sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità e autenticata dal difensore
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o dal difensore (anche in udienza)
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oppure tramite racc. A/R.
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da presentare/inviare all'ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo.
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- La domanda viene valutata dal magistrato il quale, con decreto motivato, può:
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dichiararla inammissibile
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ammetterla
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rigettarla.
Avverso il rigetto, l'interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla conoscenza dello stesso, davanti al presidente del tribunale o al presidente della corte d'appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto.
A CHI RIVOLGERSI?
Per la domanda di gratuito patrocinio in sede civile: Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
Contatti
Segreteria:
- +39 0574 571550
- segreteria
@avvocati.prato.it - segreteria
@pec.avvocati.prato.it