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SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE SULLE ELEZIONI DEI CONSIGLI DELL’ORDINE

Per effetto della decisione della Corte di Cassazione non saranno eleggibili nelle prossime elezioni quei colleghi che abbiano esercitato la funzione di consiglieri dell'Ordine per due mandati consecutivi anche se svolti prima dell'entrata in vigore della legge 247/2012 che, per la prima volta, ha introdotto nell'Ordinamento forense il detto limite.

Non si commentano, volutamente, le motivazioni della decisione della Corte per consentire a ciascuno di formarsi liberamente il proprio convincimento.

Quel che, invece, non può lasciarsi passare sotto silenzio è il passaggio della motivazione della sentenza laddove la Cassazione, pronunziandosi sulla scelta legislativa dell'introduzione del limite dei due mandati consecutivi, afferma che la stessa sarebbe funzionale a favorire negli Ordini "l'avvicendamento nell'accesso agli organi di vertice, in modo tale da garantire la par condicio tra i candidati, suscettibile di essere alterata da rendite di posizione nonché di evitare fenomeni di sclerotizzazione nelle relative compagini potenzialmente nocivi per un corretto svolgimento delle funzioni di rappresentanza degl'interessi degli iscritti e di vigilanza sul rispetto da parte degli stessi delle norme che disciplinano l'esercizio della professione, nonché sull'osservanza delle regole deontologiche in particolare".

Sostiene la Cassazione che "evidentemente, la norma valuta come da evitare per quanto più possibile il pericolo di una cristallizzazione di posizioni di potere nella gestione di queste a causa della protrazione del loro espletamento ad opera delle stesse persone: protrazione che è, a sua volta, fornite o incentivo di ben prevedibili tendenze all'autoconservazione a rischio di prevalenza o negativa influenza su correttezza ed imparzialità dell'espletamento delle funzioni di rappresentanza" .

Si tratta di affermazioni del tutto gratuite ed inaccettabili.

Gratuite perché nella controversia decisa dalla Cassazione non era in discussione la scelta legislativa del 2012 dell'introduzione del limite dei due mandati consecutivi ma solo se la norma potesse applicarsi anche nel caso di mandati svolti anteriormente all'entrata in vigore della stessa.

Inaccettabili perché le argomentazioni della Cassazione sono gravemente lesive della dignità di tutti quei Colleghi che, lungi dall'essere espressione di qualsivoglia personale posizione di potere, hanno svolto e svolgono con dedizione e serietà il proprio ruolo di Consiglieri, a ciò motivati solo dalla passione e dallo spirito di servizio che contraddistingue la nostra professione dal resto delle altre.

La carica istituzionale che, come tutti i Consiglieri, ho l'onore di rivestire, non ha mai assicurato alcuna "rendita di posizione", avendo semmai richiesto l'impiego delle migliori risorse ed energie che tutti noi, in ogni contesto, abbiamo profuso con grande sacrificio ed in maniera del tutto disinteressata, sottraendo tempo prezioso alle nostre personali attività in ciò gratificati solo dall'orgoglio di poter esercitare il mandato istituzionale sulla base della fiducia che da Voi ci è stata accordata con il Vostro voto, sempre libero e mai condizionato.

Lamberto Galletti

Si pubblicano

1) la sentenza 32781/2018 (link) della Corte di Cassazione (che ai sensi dell'art. 36, comma 6 della legge 247/2012 pronunzia a Sezioni Unite quale giudice di impugnazione sulle sentenze del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare, di tenuta degli albi e di elezioni dei Consigli dell'Ordine);

2) la sentenza 80/2018 (link) del Consiglio Nazionale Forense riformata dalla Cassazione;

3)  il deliberato (link) adottato dall'Assemblea dell'Organismo Congressuale Forense lo scorso 21 dicembre relativamente alle problematiche che la sentenza della Cassazione solleva con riguardo alle imminenti elezioni;


 

 


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