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Elezione Comitato pari opportunità quadrienio 2019-2022

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PRATO

COMITATO PARI OPPORTUNITA' DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PRAT0

*** *** ***

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA PER L'ELEZIONE DEL NUOVO COMITATO PARI OPPORTUNITA' - QUADRIENNIO 2019-2022

;

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Prato, in conformità alla delibera consiliare 15.4.2019;

_ visto l'art. 28 comma 1 della Legge247/2012;

_ visti gli artt. 5, 6, 8 e 10 della Legge 113/2017;

_ visti gli artt. 2 e 9 del Regolamento del C.P.O. Approvato con la richiamata delibera;

DETERMINA

nel numero di 7 ( sette) i componenti del Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Prato da eleggere per il quadriennio 2019-2022 e

CONVOCA

l'Assemblea degli iscritti per le elezioni del Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Prato

FISSANDO

lo svolgimento delle elezioni presso la Sala del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati nei seguenti giorni e orari:

3 giugno 2019 dalle ore 9.00 alle ore 13.00

4 giugno 2019 dalle ore 9.00 alle ore 13.00

5 giungo 2019 dalle ore 9.00 alle ore 13.00

 

AVVISA CHE:

_ 1) ai sensi dell'art. 8 della Legge 113/2017, richiamata dal Regolamento, coloro che godono dell'elettorato passivo (v. art. 3 Legge 113/2017) possono presentare candidatura individuale, a pena di irricevibilità, sino alle ore 12.00 del decimo giorno antecedente a quello fissato per l'inizio delle operazioni elettorali, ovvero sino alle ore 12.00 del 24 maggio 2019;

_ 2) le candidature si presentano, ai sensi dell'art. 8 della Legge 113/2017, mediante deposito presso il Consiglio dell'Ordine di dichiarazione sottoscritta dall'interessato e resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del T. U. delle disposizione legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (DPR 28/12/2000 n. 445);

_ 3) il numero massimo di voti esprimibili e la tutela del genere meno rappresentato sono regolati, in forza dei principi di cui all'art. 4 comma 1 della Legge 113/2017.

"il numero massimo di voti esprimibili e tutela del genere meno appresentato 1. Ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, con il rispetto di genere.

 

Il Presidente manda alla Segreteria di procedere agli adempimenti di cui all'art. 5, comma 2 e all'art. 6, commi 4 e 5 della Legge 113/2017 ovvero:

di comunicare il presente avviso agli aventi diritto al voto per PEC o altro mezzo idoneo a comprovarne l'avvenuta spedizione;

di affiggerlo presso gli Uffici dell'Ordine;

di affiggerlo presso il Tribunale, in luogo accessibile al pubblico; di pubblicarlo nel sito Internet istituzionale; di comunicarlo al Consiglio Nazionale Forense.

Prato 17 aprile 2019

Il Presidente

;Avv. Lamberto Galletti

 


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